La ventesima giornata di Serie A TIM è andata ormai in archivio ed i biancazzurri si proiettano verso il prossimo turno del campionato italiano di massima serie, nel quale gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno il Chievo.

A seguito dei verdetti sportivi maturati nell’ultima giornata, il Giudice Sportivo ha rilasciato le proprie decisioni riguardo quest’ultimi match.

Tra le fila biancazzurre sono arrivate tre sanzioni. Stefan Radu ha ricevuto la quinta sanzione stagionale nell’ultima gara di campionato e, a quest’ultimo, è stato comminato un turno di squalifica. A Sergej Milinkovic, invece, è stata recapitata la quarta ammonizione stagionale e, di conseguenza, il centrocampista serbo è entrato ufficialmente in diffida. Infine, Luiz Felipe ha ricevuto la prima sanzione del suo campionato.

Fonte: sslazio.it


IL COMUNICATO DELLA LEGA

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM
Gare del 5-6 gennaio 2018 – Prima giornata ritorno
Benevento-Sampdoria 3-2
Cagliari-Juventus 0-1
Chievo Verona-Udinese 1-1
Fiorentina-Internazionale 1-1
Genoa-Sassuolo 1-0
Milan-Crotone 1-0
Napoli-Hellas Verona 2-0
Roma-Atalanta 1-2
Spal 2013-Lazio 2-5
Torino-Bologna 3-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 9 gennaio 2018, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:

SERIE A TIM
Gare del 5-6 gennaio 2018 – Prima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:

COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 9 gennaio 2018

Gara Soc. CAGLIARI – Soc. JUVENTUS
Il Giudice Sportivo, Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (mail delle ore10.30 dell’8 gennaio 2018) ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 28° del
secondo tempo dal calciatore Medhi Benatia Medhi Benatia Medhi Benatia(Soc. Juventus Juventus Juventus)nei confronti del calciatore
Leonardo Pavoletti Leonardo Pavoletti(Soc. Cagliari Cagliari Cagliari);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva:
nella circostanza segnalata, i due calciatori si contendevano il pallone di testa al limite dell’area di rigore bianco-nera. Interpellato l’Arbitro, su richiesta di questo Ufficio, lo stesso dichiarava (con mail delle ore 15.33 dell’8 gennaio 2018): “Al 28’ del secondo tempo della gara Cagliari-Juventus del 6/1/2018 ho visto e valutato uno scontro aereo per la
contesa del pallone tra Benatia e Pavoletti, come un normale fallo di giuoco a favore del Cagliari.
Considerando che immediatamente il pallone è andato ad un compagno di squadra del Pavoletti ho applicato il vantaggio che poi si è concretizzato.”, avendo specificato con un ulteriore mail che la circostanza del vantaggio è stata chiaramente evidenziata, come da Regolamento, dal gesto del braccio.
Pertanto il comportamento di Benatia è stato “visto” dall’Arbitro e giudicato con una valutazione insindacabile nel merito da questo Giudice, con conseguente inapplicabilità della procedura di cui al richiamato art. 35, 1.3, CGS;

P.Q.M.

delibera la non sussistenza dei presupposti di ammissibilità in ordine alla segnalazione del Procuratore federale ex 35, 1.3, CGS.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata ritorno sostenitori delle Società Cagliari, Fiorentina, Genoa, Napoli, Roma e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Delibera altresì in ordine alla gara Cagliari-Juventus di non poter assumere alcuna determinazione nei confronti della Società Cagliari, per le deprecabili espressioni di matrice razziale di cui il calcatore Matuidi della Soc. Juventus riferisce di essere stato oggetto, in quanto le medesime espressioni non risultano essere state percepite né dal Direttore di gara né dai collaboratori della Procura federale né dal GOS, come da relazione depositata agli atti di questo Ufficio, e pertanto, visto l’art. 11 comma 3 CGS, non possono essere oggetto di sanzione.

Gara Soc. CHIEVO VERONA – UDINESE
Il Giudice sportivo,
riservandosi di assumere le relative determinazioni al riguardo in relazione a quanto segnalato dai collaboratori della Procura federale, dispone a cura dei medesimi ulteriori accertamenti per l’effettiva identificazione del soggetto presente nel recinto di giuoco apparentemente non presente nella lista della panchina aggiuntiva.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 27° del primo tempo, lanciato un petardo nel settore della tifoseria avversaria; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, ripetutamente lanciato petardi nel recinto di giuoco; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le
Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere il team manager e l’assistente tecnico, successivamente all’allontanamento dell’allenatore, utilizzato apparecchiature telefoniche in relazione ad istruzioni da impartire a calciatori in campo e a disposizioni tecniche riguardanti le
sostituzioni, in violazione della Regola 4 del Regolamento di giuoco; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, durante l’intera gara, intonato reiteratamente cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori indirizzato un fascio di luce-laser in direzione della panchina della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con
le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE ROON Marten Elco (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
SALA Jacopo (Sampdoria): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

ASTORI Davide (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BESSA Daniel (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RADU Stefanel Daniel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VERETOUT Jordan Marcel G (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ZUKANOVIC Ervin (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

FAZIO Federico Julian (Roma)
MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio)
PAVOLETTI Leonardo (Cagliari)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
CACERES SILVA Jose Martin (Hellas Verona)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BARAK Antonin (Udinese)
BERNARDESCHI Federico (Juventus)
SOUZA ORESTES Romulo (Hellas Verona)
VICARI Francesco (Spal 2013)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

BARRETO Edgar Osvaldo (Sampdoria)
BURDISSO Nicolas Andres (Torino)
GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Bologna)
MANDRAGORA Rolando (Crotone)
MATTIELLO Federico (Spal 2013)
MATUIDI Blaise (Juventus)
MISSIROLI Simone (Sassuolo)
RIGONI Luca (Genoa)
SECONDA SANZIONE
BIGLIA Lucas Rodrigo (Milan)
CALDARA Mattia (Atalanta)
FERRARI Alex (Hellas Verona)
ICARDI Mauro Emanuel (Internazionale)
OKWONKWO Orji (Bologna)
RANOCCHIA Andrea (Internazionale)
VALERO IGLESIAS Borja (Internazionale)
PRIMA SANZIONE
BRIGNOLA Enrico (Benevento)
GALABINOV Andrey Asenov (Genoa)
KALINIC Nikola (Milan)
MARTELLA Bruno (Crotone)
RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €
10.000,00

GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 44° del primo tempo, subito dopo la notifica di provvedimento di espulsione di un calciatore della propria squadra, protestato in maniera plateale rivolgendo al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose ed assumendo un atteggiamento
provocatorio successivamente al provvedimento di allontanamento.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CORRENT Nicola (Hellas Verona): per avere, al 22° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica ed in seguito, uscendo dal terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

PECCHIA Fabio (Hellas Verona): per avere, al 22° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica ed in seguito, alla notifica del provvedimento di allontanamento, assunto un atteggiamento polemico; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE

VISCONTI Valerio (Hellas Verona): per avere, al 22° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, alzandosi della panchina aggiuntiva; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA

GIULINI Tommaso (Cagliari): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito espressioni offensive nei confronti del VAR.

Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea

LASCIA UN COMMENTO

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.