di Gian Luca MIGNOGNA

I “Fattacci” di Lazio-Torino, il sorriso compiaciuto del sig. Giacomelli mentre espelleva Ciro Immobile e ci negava un rigore solare che solo l’equipe arbitrale “riservataci” lunedì sera poteva non vedere, hanno fortemente segnato l’animo e la mente di tutti i tifosi laziali.




Anche perché tali accadimenti si sono verificati in una sistematica sequenza “seriale”, reiteratasi nel derby, in Lazio-Fiorentina ed in tante altre partite in cui soltanto per la forza della squadra il risultato finale non è stato lenito dalle avversità arbitrali. La domanda che consequenzialmente tutti si sono posti è stata soltanto una: possibile che legalmente non si possa far nulla? La risposta è piuttosto articolata, ma dopo un attento vaglio lascia aperte più di qualche chances. La cosiddetta “clausola compromissoria” preclude alla Società di rivolgersi alla giustizia ordinaria. La giustizia sportiva non consente di agire per ottenere l’annullamento del match e/o la ripetizione della partita. Quindi sotto questo profilo il danno causatoci, ahimè, è irrimediabile. Si è detto da più parti che il calcio ormai non è più uno sport puro, ma è stato reso per lo più un prodotto commerciale. Vero. Ma in questo caso è proprio il “Codice dei Consumatori” che legittima alcune azioni ordinarie, consentite a coloro che in ambito calcistico non sono tesserati, ma che ciò nondimeno risultano “consumatori” del prodotto calcio: la class action e l’azione inibitoria!




In linea generale la class action è uno strumento per far valere la tutela di uno o più specifici diritti del consumatore, che può essere intrapresa solo successivamente al verificarsi del danno e viene quindi utilizzata per ottenerne il risarcimento. Essa può essere promossa dal singolo consumatore, dalle associazioni dei consumatori o dai comitati all’uopo costituitisi.

L’ordinamento consente anche l’azione inibitoria, simile alla class action, ma che tuttavia differisce dalla prima poiché ha natura preventiva, è cioè finalizzata a prevenire un danno futuro e può esser promossa solo dalle associazioni dei consumatori: tale azione è diretta ad impedire atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, onde ottenere dal Giudice Ordinario misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, ma non ristora il consumatore dal danno subito.




La class action può essere intrapresa da chiunque abbia contrattualizzato l’acquisto di beni o prodotti (consumatore) o la fruizione di servizi (utente), risultando personalmente titolare dei diritti che intende tutelare mediante l’azione collettiva. L’azione può essere proposta nei confronti degli enti che hanno causato danni ai consumatori, in relazione a rapporti contrattuali intercorsi ed in conseguenza di illeciti commerciali ed inefficienze esecutive.

Il “Codice dei Consumatori”, inoltre, stabilisce che la class action è esperibile solo a condizione che i diritti tutelati siano omogenei tra loro e non di diversa natura. In particolare si deve trattare di: 1) diritti contrattuali di una pluralità di consumatori nei confronti di uno stesso ente, inclusi anche i contratti di massa, stipulati con la sottoscrizione di moduli o formulari prestampati; 2) diritti dei consumatori finali su un determinato prodotto o servizio nei confronti del produttore; 3) diritti al risarcimento del danno derivante da pratiche scorrette o comportamenti anticoncorrenziali.




In base a tale assetto normativo non tutti potrebbero agire in giudizio, ma è certamente ipotizzabile che lo possano fare un gran parte dei tifosi laziali: coloro che hanno acquistato e conservato il tagliando delle partite “incriminate”, i possessori degli abbonamenti e dei mini-abbonamenti, quelli che hanno attivato pacchetti pay-tv e finanche chi ha regolarmente scommesso su tali match avendo conservato la relativa ricevuta.

La doglianza? Naturalmente l’illecita, arbitraria e/o discrezionale applicazione del V.A.R., in difformità dal protocollo di utilizzo fissato dall’International Football Association Board (IFAB), così come attuata dall’AIA (Associazione Italiana Arbitri) in danno della Lazio e dei “prodotti e/o servizi commerciali” sopra individuati.




Sarebbe un “prima” mondiale in assoluto, con tutti i rischi d’ammissibilità e le problematiche organizzative del caso, ma Bosman insegna… Noi siamo pronti! Se volete agire, senza alcun compenso legale, contattateci a: aquila1915@libero.it.

avv. Gian Luca Mignogna



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