COMUNICATO UFFICIALE 

Il Comitato Consumatori Lazio, in relazione alle note vicende riportate dai media nazionali e locali, che hanno descritto e documentato l’increscioso episodio accaduto presso la Scuola Primaria dell’I.C. Caterina Usai sito in Roma Via Alberto Savino n. 43, laddove, all’indomani della vittoria della A.S. Roma nella Conference League, si sarebbero verificati fatti di grave rilevanza a danno di taluni degli alunni di una delle classi ivi predisposte, ha presentato un dettagliato esposto a tutela dei minori presso la Procura per i Minorenni di Roma e la Dirigenza Scolastica dell’istituto in questione.

In particolare è stato segnalato che, secondo quanto riportato da media e agenzie di stampa, l’insegnante della classe 2^ B coinvolta nella vicenda, incurante della sensibilità dei bambini a lei affidati per l’istruzione e la formazione elementare, imponeva loro di ascoltare a tutto volume e cantare l’inno della squadra giallorossa, senza prestare alcun riguardo per la sensibilità dei minori di altra e/o nessuna fede calcistica, così provocando nei piccoli grande disagio psicologico e inducendo alcuni di essi all’inevitabile pianto per esser stati indotti a qualcosa che non sentivano come propria, che non conoscevano e che comunque certamente non rientrava nelle prerogative dell’insegnamento e dell’apprendimento primario.

A tal fine occorre rammentare che la Suprema Corte di Cassazione, con la nota Sentenza n° 13709/2020, ha già avuto modo di precisare che:

1) non bisogna tenere in considerazione soltanto le condotte espressive di violenza fisica nei confronti degli alunni, ma assume rilevanza ogni comportamento prevaricatore e vessatorio, quali puranche quelli che generano sofferenze mediante abuso del potere coercitivo riservato all’insegnante;

2) occorre tener conto anche della cosiddetta “violenza assistita”, la cui incidenza ai fini dell’instaurazione di un clima di prevaricazione e di conseguenti sofferenza, prostrazione, malessere nei destinatari delle condotte, è particolarmente rilevante laddove questi ultimi siano bambini ancora in tenera età e sussista, perciò, un’evidente ed enorme asimmetria relazionale rispetto alla figura dell’insegnante;

3) la norma incriminatrice, allorquando si tratti di condotte poste in essere nei confronti di persona affidata all’agente per ragioni di educazione o istruzione, non richiede necessariamente la pluralità dei soggetti passivi, poiché l’impiego della violenza psicologica, seppur in forma blanda, non risulta annoverabile tra gli strumenti educativi o correttivi di cui l’insegnante possa legittimamente avvalersi.

Per tali ragioni è stato richiesto alle Autorità destonatarie dell’esposto, ciascuna per quanto di propria competenza:

1) di accertare l’effettività e la veridicità dei fatti di cui sopra, mediante audizione dell’insegnante in questione, dei genitori dei minori della classe scolastica coinvolta e del Dirigente Scolastico preposto;

2) di disporre la sospensione cautelativa dell’insegnante in parola dai propri incarichi didattici, con conseguente sottoposizione della medesima ai previsti test psico/attitudinali;

3) adottare ogni altro provvedimento a tutela dei minori coinvolti, ivi compreso l’interessamento dei Servizi Sociali competenti territorialmente ed il sanzionamento penale dei comportamenti eventualmente integranti fattispecie di reato previste dalla legge, previa trasmissione “ex officio” degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Roma, lì 30 maggio 2022

Comitato Consumatori Lazio

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