La sedicesima giornata di Serie A 2017/18 è andata ormai in archivio e, come di consueto, il Giudice Sportivo ha emesso le proprie decisioni susseguenti agli esiti dei match.

All’attaccante biancazzurro Ciro Immobile, espulso nella sfida contro il Torino, è stato comminato un turno di squalifica.

Sergej Milinkovic, invece, nella partita disputata contro i granata ha ricevuto la terza sanzione del suo campionato.

Inibiti Igli Tare ed Armando Calveri, anche la Società è stata sanzionata con una duplice ammenda.

Per quanto riguarda le fila dell’Atalanta, prossimo avversario in Serie A dei biancazzurri, Marten De Roon non prenderà parte alla gara contro la Lazio di domenica 17 dicembre 2017, essendo stato fermato per un turno a seguito della quinta ammonizione rimediata nell’ultima giornata di campionato contro il Genoa.


COMUNICATO UFFICIALE

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 13 dicembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE A TIM

Gare del 9-10-11 dicembre 2017 – Sedicesima Giornata Andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. LAZIO – Soc. TORINO

Il Giudice Sportivo,

premesso che: al 47° del primo tempo, l’Arbitro sanzionava con l’espulsione il calciatore della Soc. Lazio Immobile Ciro, dopo un diverbio con un calciatore avversario verificatosi all’interno dell’area di rigore torinista; a mezzo mail ritualmente pervenuta alle ore 14,36 del giorno 12 dicembre 2017, la Soc. Lazio richiedeva ex art. 35, n. 1.3 CGS l’esame di immagini televisive, contestualmente trasmesse, al fine di dimostrare che il calciatore non si era in alcun modo reso responsabile dell’infrazione che causava la consequenziale sanzione disciplinare; rilevato che la vigente normativa (art. 35, n. 1.3 CGS) consente alla società interessata (e/o calciatore) di richiedere al Giudice Sportivo, in perfetto parallelismo con analoga facoltà spettante al Procuratore federale, l’esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che l’interessato “non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva”, solo in caso di fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti
dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo; ritenuto, pertanto, di dover dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Soc. Lazio ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS; rilevato che sulla base del referto arbitrale, e della precisazione formulata dal Direttore di gara interpellato da questo Giudice, la condotta sanzionata si è tradotta in un contatto avvenuto di striscio non connotato da violenza e comunque senza alcuna conseguenza fisica per il calciatore avversario; ritenuto, pertanto, che la condotta del calciatore Immobile, pur certamente antisportiva, non assuma connotati di particolare gravità, alla stregua anche della scarsa intensità del contatto effettivo e dell’assenza di ogni qualsivoglia conseguenza (come da referto ed integrazione del Direttore di gara); dispone l’applicazione nei confronti del calciatore IMMOBILE Ciro (Lazio) della sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara nonché, in commutazione della seconda giornata, dell’ammenda di € 10.000,00.

A) SOCIETA’

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata sostenitori delle Società Cagliari, Crotone, Genoa, Napoli e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al termine della gara, mentre gli Ufficiali di gara si accingevano ad abbandonare il recinto di giuoco, lanciato in direzione dei medesimi, senza colpirli, alcuni oggetti (monete e un piccolo pezzo di cemento); per avere inoltre lanciato, al 47° del secondo tempo, un bengala nel recinto di giuoco; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere ripetutamente lanciato nel recinto di giuoco oggetti di diverso tipo durante il corso della gara e al termine della medesima; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per non aver impedito l’ingresso di persone non autorizzate nella zona antistante gli spogliatoi che, con riguardo particolare ad una persona, assumevano anche un atteggiamento offensivo nei confronti del VAR e dell’AVAR.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato reiteratamente cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara.

B) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

IMMOBILE Ciro (Lazio): vedi delibera sopra.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

C) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SCALABRELLI Cristiano (Spal 2013): per avere, al termine della gara, rivolto all’Arbitro espressioni polemiche e irriguardose.

D) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 DICEMBRE 2017 ED AMMENDA DI € 5.000,00

TARE Igli (Lazio): per avere al termine del primo tempo, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara rivolgendogli, in più occasioni, espressioni gravemente irriguardose; recidivo; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 DICEMBRE 2017

CALVERI Armando (Lazio): per avere, al rientro delle squadre in campo per il secondo tempo della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto all’Arbitro un’espressione gravemente irriguardosa; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

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